Il rispetto della normativa prevenzione incendi da parte dei circoli
A seguito della strage di Crans-Montana, il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare con la quale ha richiamato le norme e gli indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi a cui sono soggetti i bar ed i ristoranti. Quali norme sono tenuti a rispettare i circoli?
La circolare diramata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile – intende fornire ai Comandi dei Vigili del Fuoco un corretto inquadramento delle normative prevenzioni incendi a cui sono soggetti bar, ristoranti e locali dove si svolgono attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Detta circolare nulla specifica in merito all’attività svolta dai circoli.
Per questo motivo bisognerà verificare con attenzione la fattispecie in cui ricade l’attività in concreto esercitata.
La normativa prevenzione incendi.
In tema di prevenzione incendi la normativa è molto frastagliata e, principalmente, di carattere
tecnico.
Tra tutte, il D.P.R. n. 151 del 2011, stabilisce quali attività siano soggette a controlli da parte dei
Vigili del Fuoco e l’iter burocratico per ottenere la certificazione antincendio.
La certificazione deve essere rinnovata con cadenza quinquennale con richiesta a cura del titolare
dell’attività.
Nello specifico, poi, i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici possono rientrare nell’ambito applicativo dei seguenti regolamenti normativi:
- il D.M. 19 agosto 1996, recante le regole tecniche per prevenzione incendi per i pubblici
spettacoli; - il D.M. 22 novembre 2022, recante la “Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di
Prevenzione Incendi”.
Bar e ristoranti.
La circolare emanata dal Ministero dell’Interno specifica a quali normative siano soggette bar, ristoranti e locali di pubblico spettacolo.
In particolare, la circolare amministrativa ha specificato, ribadendo un precedente orientamento, che i bar e ristoranti non sono soggetti agli adempimenti previsti dalla normativa prevenzione incendi per espressa esclusione del D.P.R. n. 151/2011 e, come tali, non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco sulla conformità antincendio.
Non avendo specifiche regole tecniche per la prevenzione antincendi, l’individuazione delle opportune misure per la prevenzione incendi e per l’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza
è demandata al titolare dell’attività che dovrà apportare le misure migliori per evitare l’insorgenza di incendi e limitarne le conseguenze qualora si verifichino.
Inoltre, tali attività sono tenute al rispetto della normativa prevenzione incendi e, quindi, al rilascio
della relativa certificazione, qualora siano inseriti in attività con specifiche regole tecniche di prevenzione anti-incendi, oppure quanto abbiano impianti di produzione calore di potenzialità
superiore a 116 kW.
Qualora i bar e i ristoranti esercitino attività di intrattenimento accessorie a quelle di somministrazione, purché l’intrattenimenti resti un’attività residuale ed accessoria rispetto alla
somministrazione (si parla di piccoli trattenimenti musicali), il bar o il ristorante non sarà obbligato al rispetto della normativa antincendio specifica per i pubblici spettacoli (il D.M. 19.8.1996) purché
utilizzi:
– strumenti musicali senza possibilità di ballare;
– strumenti quali karaoke o simili
a condizione che non siano installate in sale appositamente allestite con capienza inferiore a 100 persone.
Diversamente, bar e ristoranti saranno tenuti ad ottenere l’apposita certificazione antincendi dai
Vigili del Fuoco e rispettare le prescrizioni antincendi per i locali per pubblico spettacolo.
I locali per pubblico spettacolo
Innanzitutto, occorre premettere che una valutazione sull’agibilità dei locali adibiti a pubblico
spettacolo, compresi i circoli, dovrebbe essere svolta, a norma dell’art. 80 del Testo Unico di
Pubblica Sicurezza, dal Questore all’atto del rilascio della licenza. In particolare, tale verifica
riguarda la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo
prontamente nel caso di incendio.
Qualora detti locali abbiano una capienza superiore alle 100 persone, ovvero una superficie lorda
superiore ai 200 mq, saranno poi soggetti alla normativa prevenzione incendi e tenuti, quindi,
ad ottenere il rilascio della certificazione antincendio (D.P.R. n. 151/2011).
Diversamente, saranno esclusi dai controlli volti ad ottenere la certificazione antincendio, ma saranno tenuti al rispetto di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (D.M. 19 agosto 1996, recante regole tecniche di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo; D.M. 22 novembre 2022, recante “La Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi”).
La valutazione dei rischi per i lavoratori – DVR
La circolare del Ministero dell’Interno, molto opportunamente, specifica, inoltre, il rapporto tra l’adozione del documento di valutazione rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e gli adempimenti in materia di gestione della sicurezza antincendio.
È bene tenere distinte le due attività, in quanto, mentre il DVR è il documento che riguarda l’individuazione dei rischi connessi alle mansioni svolte da un lavoratore all’intero di un’attività.
Tale documento è obbligatorio quando un ente (società, associazione, o altro) impieghino almeno un lavoratore, inclusi dipendenti, soci lavoratori, apprendisti o tirocinanti.
La normativa antincendi, invece, non viene redatta in funzione della presenza o meno di dipendenti;
bensì, in relazione al numero di persone presenti nell’attività (indipendentemente se esse siano fruitori, lavoratori o soci).
Il D.M. 2 settembre 2021, stabilisce che il titolare dell’attività è tenuto ad adottare idonee misure di
sicurezza nella gestione antincendi nei seguenti casi:
– luoghi aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di oltre 50 persone
indipendentemente dal numero di lavoratori;
– luoghi a cui si applica il D.P.R. n. 151/2011.
Il titolare dell’attività potrà procedere alla nomina di addetti alle emergenze attraverso un atto formale di designazione. Questo documento ufficiale assegna ai soggetti individuati le responsabilità e i poteri necessari per svolgere efficacemente le funzioni assegnate a tali figure quali:
- assicurare le corrette condizioni di esercizio e di gestione dell’emergenza;
- garantire la salvaguardia degli occupanti;
- compiere azioni preventive volte a contrastare comportamenti a rischio (quali, ad esempio, l’accensione di fiamme libere da parte degli avventori).
Pertanto, il DVR tutela i lavoratori dell’attività, mentre la gestione della sicurezza antincendio è strutturata per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti.
Conclusioni
Il quadro normativo sopra descritto è altamente complesso e non specificamente delineato per realtà spesso miste, come appunti i circoli culturali o le associazioni.
È bene pertanto verificare la conformità alla normativa antincendio basandosi su un’analisi
complessa e globale che prenda a riferimento sia i locali dove vengono svolte le attività, sia il tipo
di attività svolta.
Avv. Francesco Boccia