Il bilancio per gli Enti del Terzo Settore

Gli obblighi per gli iscritti al RUNTS

Il 2021 è stato l’anno in cui ha preso vita il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), diventato operativo il 23 novembre scorso. In questo articolo cercheremo di scoprire quali sono le novità più importanti per gli enti già iscritti.

Si è concluso lo scorso 22 febbraio il procedimento di “trasmigrazione” degli enti (OdV e APS), già annoverati nei rispettivi Registri Regionali, che sono stati automaticamente iscritti d’ufficio nel nuovo Registro Unico.

Sebbene l’iscrizione non sia stata ancora completata per tutti gli enti “trasmigrati” (essendo ancora in corso da parte dell’ufficio unico la verifica sulla presenza dei presupposti per ottenere l’iscrizione al RUNTS), sorgono problemi applicativi sugli obblighi di pubblicità previsti per gli Enti del Terzo Settore.

L’iscrizione al RUNTS, infatti, ricordiamo che ha natura costitutiva, cioè, qualifica l’iscritto quale Ente del Terzo Settore e rende applicabile a questi la normativa prevista proprio dal Codice del Terzo Settore.

In particolare, il Codice del Terzo Settore stabilisce (Art. 13) le forme con cui devono essere redatti i bilanci di esercizio, operando la seguente distinzione:

  • Enti del Terzo Settore, con entrate (comunque denominate: ricavi, rendite o proventi) superiori ad euro 220.000 nel corso dell’esercizio, tenuti a redigere il proprio bilancio di esercizio, indicando:
    stato patrimoniale; rendiconto gestionale, con indicazione dei relativi proventi ed oneri e la relazione di missione;
  • Enti del Terzo Settore (c.d. “Enti Piccoli”), con entrate inferiori ad euro 220.000, i quali possono redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa, riportando sia le entrate dell’esercizio in corso che di quello precedente per favorire un confronto sull’andamento dell’ente (così come indicato dal Ministero del Lavoro);
  • Imprese sociali tenute, invece, al pari di ogni altra società commerciale, oltre alla conservazione delle
    scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari e le fatture sia ricevute che spedite), a predisporre i bilanci secondo gli schemi definiti dal Codice Civile (bilancio in forma ordinaria, ovvero in forma abbreviata per le imprese di piccole dimensioni che rispettino i limiti dell’art. 2435 bis c.c., oppure bilancio delle micro-imprese che non superino i parametri di cui all’art. 2435ter c.c.).

È importante segnalare che gli Enti del Terzo Settore sono tenuti ad applicare i modelli di rendiconto e di bilancio, secondo i modelli redatti dal Ministero del Lavoro, già a partire dall’esercizio 2021, quindi con i rendiconti da approvare nel presente anno.


È evidente che non sorgono particolari problemi per gli enti che, già costituiti, si iscrivano al RUNTS spontaneamente, ovvero per quelli di nuova costituzione che scelgano di iscriversi al Registro (per i quali il Ministero del Lavoro, se costituiti nell’ultimo trimestre dell’anno, consente di redigere un bilancio unico, nel prossimo anno, comprendente anche i primi trimestri di attività) posto che l’obbligo di redazione del bilancio, secondo i modelli ministeriali, scatterà solo con riferimento all’esercizio finanziario in cui l’ente ha conseguito l’iscrizione.

Sorge, invece, un problema temporale per quegli enti che risultano iscritti al Registro Unico a seguito del procedimento di “trasmigrazione” posto che, il Codice del Terzo Settore, prevede che il deposito dei bilanci al RUNTS debba avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.
Per questi enti occorre fare una distinzione:

  • gli enti, già iscritti al Registro per i quali il procedimento di “trasmigrazione” risulta essersi completato, sono tenuti sia a compilare i loro bilanci secondo le forme ministeriali, sia a rispettare la data del 30 giugno 2022 per il deposito dei bilanci stessi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (si invita, pertanto, a controllare l’avvenuta iscrizione sul sito internet del RUNTS);
  • diversamente, quegli enti per i quali la fase di “trasmigrazione” non risulti completa, perché sono ancora in corso le verifiche sui presupposti per essere iscritti al RUNTS, da parte degli uffici competenti, il Ministero del Lavoro ha stabilito (con nota del 5 aprile 2022) una proroga di 90 giorni dall’avvenuta iscrizione per il deposito dei bilanci presso il Registro Unico.

Nel caso in cui l’ente non dovesse rispettare le scadenza sopra indicate, l’ufficio competente del RUNTS assegnerà un termine perentorio entro cui provvedere al deposito, decorso inutilmente il quale si procederà con la cancellazione dal Registro dell’ente inadempiente.

L’obbligo di deposito dei bilanci sociali presso il RUNTS non opera per le Imprese Sociali, per le quali la pubblicità dei bilanci avviene tramite deposito presso il Registro delle Imprese e con la pubblicazione del bilancio stesso sui propri siti internet.

Al fine di rendere più chiare le tempistiche segnalate nel presente articolo, si allega la tabella riepilogativa elaborata dal Ministero del Lavoro.

Nel contenuto della prossima settimana pubblicheremo anche i modelli di bilancio conformi al decreto ministeriale con una guida alla compilazione.

Avv. Marco Banchieri (marcobanchieri@studiolegalebst.com)
Avv. Francesco Boccia (avvocato.bocciafrancesco@gmail.com)
Avv. Roberto Dalle Nogare (avv.dallenogare@gmail.com)
Avv. Tommaso Tartarini (tommasotartarini@studiolegalebst.com)