Obbligo di comunicazione delle prestazioni occasionali

Il decreto legge 146 del 2021 ha introdotto, a partire dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione in relazione alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale: la preventiva comunicazione che deve essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Nel mese di gennaio era stata quindi diffusa la notizia secondo cui Società e Associazioni sportive dilettantistiche dotate di partita Iva fossero obbligate ad inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro qualora si fossero avvalse di collaborazioni occasionali.

La nota congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro dello scorso 11 gennaio ha stabilito che esso riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 o, anche se avviati prima, ancora in corso all’11 gennaio 2022.

Si precisa altresì che la comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente doveva essere effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso, per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale:

  • ancora in essere all’11 gennaio 2022;
  • iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati all’11 gennaio 2022.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La comunicazione può essere inoltrata tramite sms o posta elettronica, indicando i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività e la data di inizio e di presumibile conclusione della prestazione.

È prevista una sanzione che va da un minimo di 500 ad un massimo di 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Quali sono i soggetti obbligati?

L’obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori; quindi, la disposizione interessa sicuramente le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, perché sono società commerciali, mentre interessa le ASD (ed in generale gli enti no profit) solo se l’attività di lavoro autonomo occasionale è riferita all’area commerciale (le asd devono quindi essere dotate di partita iva) e non anche quando svolta nell’ambito della sfera istituzionale.

Le collaborazioni sportive ex art. 67 del Tuir non rientrano nella disposizione in oggetto: si ricorda che con il termine “prestazione occasionale” si fa riferimento alle collaborazioni saltuarie, con durata limitata nel tempo, che non hanno nulla a che vedere con le collaborazioni sportive dilettantistiche degli istruttori di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

Con la Nota dell’Ispettorato del lavoro prot. n. 109 del 27.1.2022, il Ministero del Lavoro ha pubblicato I chiarimenti sotto forma di FAQ:

Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.

L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?
No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.

In sintesi, le Associazioni sportive dilettantistiche, le Società Sportive Dilettantistiche e gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale non sono soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva all’I.N.L. nel caso in cui vogliano avvalersi dell’opera di un collaboratore occasionale.

Avv. Marco Banchieri

(marcobanchieri@studiolegalebst.com)