L’Obbligo di assicurazione contro le calamità naturali per le Società Sportive
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un obbligo assicurativo contro i rischi derivanti da calamità naturali per tutte le imprese italiane, inclusi soggetti operanti nel settore sportivo organizzati in forma societaria.
Il successivo D.M. n. 18/2025 e il D.L. n. 39/2025 hanno chiarito le modalità attuative e le diverse scadenze.
Il presente contributo esamina in chiave sistematica l’impatto della normativa sulle società sportive, con particolare attenzione agli obblighi, alle esclusioni, alle tempistiche e alle conseguenze giuridico-finanziarie del mancato adempimento.
Ambito soggettivo di applicazione
L’obbligo riguarda le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione nel territorio nazionale, iscritte al Registro delle Imprese.
Tra queste rientrano:
- società sportive professionistiche o dilettantistiche;
- imprese sociali e cooperative che svolgono attività commerciale;
- associazioni, anche sportive, o enti del terzo settore iscritti nel Registro Imprese.
Pertanto, dall’obbligo restano esclusi le associazioni sportive dilettantistiche, ovvero enti del Terzo settore che non siano iscritti al Registro Imprese.
Ambito oggettivo di applicazione
Le polizze devono coprire i danni direttamente causati da eventi prodotti da calamità naturali (quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
I beni da assicurare includono terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, come indicato nell’articolo 2424 del codice civile (che riguarda le immobilizzazioni materiali). Sono esclusi i beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste, nonché i beni immobili in costruzione.
È bene precisare che, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito (con propria interpretazione autentica) come il riferimento fatto dalla norma all’art. 2424, primo comma, del Codice civile “deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione”. In base a tale lettura interpretativa l’obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che detti beni risultino iscritti nei bilanci degli enti interessati come immobilizzazioni materiali o meno, ciò vuol dire che, anche se detti beni non siano in proprietà degli enti, sono egualmente soggetti all’obbligo assicurativo, eccezion fatta, esclusivamente, per i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi da chi impiega i beni.
A titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.
Scadenze differenziate per la stipula della polizza
Il Decreto-Legge n. 39/2025 ha introdotto scadenze differenziate per la stipula della polizza assicurativa. Per quanto di interesse per la maggior parte delle società sportive dilettantistiche, ovvero per gli altri enti tenuti all’obbligo in parola, si segnala che essi (con tutta probabilità) rientrano nella categoria delle piccole e microimprese, secondo i seguenti limiti:
Presupposto | MICROIMPRESA | PICCOLA IMPRESA |
Totale attivo stato patrimoniale | 350.000 euro | 4.000.000 euro |
Importo netto fatturato | 700.000 euro | 8.000.000 euro |
Numero medio dipendenti | 10 | 50 |
Se vengono rispettati almeno 2 dei seguenti limiti dimensionali, il termine per la stipula della polizza è fissato al 1° gennaio 2026.
Implicazioni operative per le società sportive
Le società sportive che svolgono attività commerciale devono valutare attentamente le proprie attività e beni da assicurare. Ad esempio, un centro sportivo che gestisce un punto ristoro o un negozio di articoli sportivi rientra nell’obbligo assicurativo. È consigliabile che anche le società/associazioni sportive che utilizzano in locazione degli impianti sportivi, verifichino la copertura assicurativa degli stessi.
Possibile adempimento con polizze collettive
Sempre l’interpretazione ministeriale sopra richiamata, ha stabilito che l’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive. Pertanto, invitiamo le società ed enti interessati a verificare la copertura assicurativa AICS, la quale ha già chiesto ad Allianz una quotazione per la polizza collettiva in parola.
Conseguenze del mancato adempimento
Il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’esclusione da contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi. Non sono previste sanzioni pecuniarie dirette, ma l’inadempimento potrà avere ripercussioni significative sull’accesso a fondi pubblici.
Conclusioni
L’introduzione dell’obbligo assicurativo contro le calamità naturali rappresenta una svolta strutturale nel sistema di prevenzione e resilienza delle attività economiche italiane, incluse quelle del settore sportivo. Le società sportive sono quindi chiamate ad adeguarsi a tale nuova normativa, valutando attentamente le proprie attività e beni da assicurare, per garantire la continuità operativa e l’accesso a eventuali agevolazioni pubbliche.
Avv. Francesco Boccia
Avv. Eloise Elvotti
Dott.ssa Alessia Mazzia