NORME PER L’ATTIVITA’ DI BAR NEI CIRCOLI ADERENTI ALL’AICS
Le norme di riferimento per la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati è il DPR 4/4/2001 n.235 a cui bisogna aggiungere eventuali regolamenti Regionali o Comunali in materia.
NORME PER L’ATTIVITA’ DI BAR NEI CIRCOLI ADERENTI ALL’AICS
Le norme di riferimento per la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati è il DPR 4/4/2001 n.235 a cui bisogna aggiungere eventuali regolamenti Regionali o Comunali in materia.
Preliminarmente è opportuno ricordare che:
– nel bar devono entrare solo i soci del circolo o persone in possesso di una regolare tessera AICS;
– la struttura deve avere almeno 100 soci;
– il locale non deve avere accesso dalla pubblica via;
– deve essere garantita la sorvegli abilità dei locali;
– all’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altro che pubblicizzino l’attività di somministrazione;
– l’attività di bar deve essere strettamente complementare a quella istituzionale;
– i documenti da predisporre e le procedure da seguire sono fissate dai singoli Comuni;
L’attività di Bar nei circoli ha occupato in questi ultimi anni, molte pagine delle riviste specializzate. L’orientamento sviluppato sul tema non sempre è stato omogeneo ed univoco.
Le riviste specializzate hanno spesso titolato: “Il bar interno non paga tasse” “Al bar del circolo non si applica l’IVA” “Per la Cassazione l’esercizio del bar nei circoli è attività commerciale” “Esercizio bar nell’ambito di un circolo culturale ricreativo: ha natura commerciale” creando scompiglio nel mondo dell’associazionismo
La legislazione in materia di IVA e di imposte sui redditi, come ribadito da diverse e concordi sentenze della Corte di Cassazione, stabiliscono, in linea generale che “l’attività di bar da parte di un ente non commerciale è da considerarsi ai fini fiscali una attività commerciale”.
L’unica eccezione è costituita dalle associazioni di Promozione Sociale.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti dei propri associati.
A questo proposito precisiamo che:
– L’AICS è una associazione di promozione sociale iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale al n. 38
– L’AICS è ricompresa fra gli enti di cui all’art. 3 comma 6 lettera e) della legge 287/91 le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Conclusioni
L’attività di Bar effettuata dai Circoli AICS, presso la sede sociale verso pagamento di corrispettivi specifici, ai propri associati non è considerata commerciale in quanto affiliati ad una associazione di promozione sociale.
Poiché in molte Regioni sono istituiti i Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione Sociale tutti i Circoli AICS devono provvedere alla iscrizione in detti Registri secondo le procedure fissate da ogni singola Regione.
I Circoli con sede nelle Regioni che non hanno ancora legiferato in tal senso, devono rivolgersi ai Comitati Provinciali AICS di competenza territoriale affinché provvedano ad attivare le procedure specifiche previste.
Riassumendo l’attività di Bar per non essere considerata commerciale deve essere:
– attività svolta da associazioni di promozione sociale
– attività rivolta solo verso i propri associati.
– attività svolta nei locali della sede sociale
– attività complementare a quella istituzionale.