Nuove restrizioni per il mondo dello sport

Analisi degli ultimi interventi adottati dal Governo per contrastare la diffusione della pandemia causata dal virus COVID-19.

In risposta alla nuova ondata di contagi, il Governo ha adottato, nel mese di dicembre, due Decreti-Legge (quello del 24 dicembre n. 221 e quello del 30 dicembre n. 229 del 2021) con cui, oltre ad essere stato prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022, sono state definite ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19, alcune di significativa importanza per il mondo sportivo.

L’articolo intende riportare le nuove regole previste per le attività sportive e le date in cui entreranno in vigore.

1 – Accesso del pubblico agli eventi sportivi

In particolare, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, è obbligatorio per gli spettatori di qualsiasi evento sportivo, sia esso al chiuso o all’aperto, indossare dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2, con espresso divieto di consumare cibi e bevande all’interno della struttura se non nei luoghi adibiti a servizi di ristorazione.
L’accesso del pubblico alle competizioni sportive è consentito alle seguenti condizioni (così come specificato anche dalle FAQ aggiornate del Dipartimento dello Sport del Consiglio dei Ministri):

  • la capienza non può essere superiore al 50% di quella massima per gli eventi sportivi organizzati all’aperto e non superiore al 35% della per gli eventi al chiuso;
  • A partire dal 10 gennaio 2022, l’accesso del pubblico, fermi i limiti di capienza di cui sopra, sarà consentito solo ai possessori di certificazione verde rafforzata (con esclusione delle certificazioni rilasciate a seguito di tampone negativo) nonché ai minori di dodici anni ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale;
  • anche per accedere alle zone di ristorazione presenti nei centri sportivi, sarà necessario esibire il Green Pass “rafforzato”.

Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, il mancato rispetto delle nuove disposizioni comporta una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, oltre all’applicazione della sanzione accessoria della chiusura temporanea, da uno a dieci giorni degli impianti sportivi, anche se privati.

2 – Accesso agli impianti sportivi per corsisti e atleti

Sempre a partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, inoltre, non sarà più possibile accedere alle attività sportive al chiuso ai soggetti in possesso di Green Pass “base” (ottenuto a seguito di tampone negativo).

Infatti, le nuove norme limitano l’accesso ai possessori di certificazione verde “rafforzata” alle piscine ed ai centri natatori, alle palestre ed ai centri benessere, anche se posti all’interno di strutture ricettive, che si svolgano al chiuso.

L’obbligo di esibire il Green Pass “rafforzato” vale anche per l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, anche se l’attività sportiva viene poi effettuata all’aperto; l’obbligo, tuttavia, non sussiste per il solo transito all’interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all’aperto e per la semplice richiesta di informazioni alla reception o alle segreterie, ma resta obbligatorioil corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Sono esclusi dell’obbligo di esibire la certificazione “rafforzata”, gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità (che non potranno, però, sostare negli spazi dove è obbligatoria la certificazione rafforzata, qualora ne fossero privi, se non per il tempo strettamente necessario all’accompagnamento) nonché i minori di dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Inoltre, a partire dal 10 gennaio 2022, fattaeccezione per i soggetti esentati per età o per certificazione medica, il Green Pass rafforzato diventa obbligatorio anche gli atleti impegnati in competizioni sportive di squadra, pena l’impossibilità di svolgere la propria attività; mentre, gli atleti impegnati in discipline individuali avranno l’obbligo di mostrare la certificazione verde rafforzata solo per poter accedere agli impianti.

Si ricorda che l’obbligo di controllare il possesso delle certificazioni verdi incombe sui i titolari o i gestori dei servizi e delle attività, i quali hanno anche l’obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture.

3 – Obbligo per gli impianti sciistici

Infine, tra le novità previste è da segnalare anche che, a partire dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, è consentita soltanto ai possessori di Green Pass “rafforzato”.

Anche la violazione di tale prescrizione può comportare, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la chiusura dell’attività da uno a dieci giorni.

Avv. Marco Banchieri (marcobanchieri@studiolegalebst.com)
Avv. Francesco Boccia (avvocato.bocciafrancesco@gmail.com)
Avv. Roberto Dalle Nogare (avv.dallenogare@gmail.com)
Avv. Tommaso Tartarini (tommasotartarini@studiolegalebst.com)