EMERGENZA CORONAVIRUS – DECRETO “CURA ITALIA” Tutte le misure a sostegno delle associazioni

EMERGENZA CORONAVIRUS – DECRETO “CURA ITALIA”

Tutte le misure a sostegno delle associazioni

 

In questa pagina riportiamo una sintesi di tutte le misure economiche e fiscali introdotte dal Decreto “Cura Italia”, in vigore da Martedì 17 Marzo, a sostegno di tutte le realtà che operano nell’ambito associazionistico e del no-profit, per far fronte all’emergenza sanitaria connessa all’infezione da nuovo Coronavirus (COVID – 19)

 

  • AMBITO SPORTIVO

1.INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

L’art. 96 del Decreto riconosce a coloro che hanno “rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche”, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Chi può ottenerla?
Tutti coloro che percepiscono i cosiddetti “compensi sportivi” previsti dall’art.67, comma m) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR) e non hanno altro reddito da lavoro. Cioè coloro che percepiscono indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di Promozione sportiva e dalle ASD/SSD iscritte nel registro CONI o che hanno con tali soggetti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale. Tutti i rapporti di collaborazione dovevano essere in atto alla data del 23 febbraio 2020.

– Come ottenerla?
L’indennità sarà erogata da Sport e Salute, che allo scopo riceverà 50 milioni di Eurosu domanda degli interessati, accompagnata da una autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro .

– Come e quando presentare la domanda?
Bisogna attendere quello che stabilirà il Ministro dell’Economia e delle Finanze con un apposito decreto. Il decreto dovrà essere emanato entro il 1° Aprile. Vi terremo informati sull’uscita del decreto e offriremo il nostro supporto per la presentazione della domanda, a tutti coloro che ne avessero necessità (e metteremo a disposizione gli eventuali modelli necessari alla presentazione della domanda)

 2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CANONI DI AFFITTO

L’art. 95 del Decreto consente la possibilità di ritardare il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

– Chi può ottenerla?
Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società e Associazioni Sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

– Come ottenerla?
Non ci sono formalità particolari da osservare. L’utilizzo è facoltativo e automatico.

– Fino a quando si può ottenere?
Per i versamenti da effettuare entro il 31 maggio. I versamenti sospesi “sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

  • AMBITO CULTURALE/EDUCATIVO/SOCIALE

1.INDENNITÀ LAVORATORI DEL SETTORE SPETTACOLO

L’art.38 del Decreto riconosce ai lavoratori nel settore dello Spettacolo un’indennità per il mese di Marzo pari a 600 euro.

Chi può ottenerla?

Tutti coloro “iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro”.

Non possono invece ottenerla i lavoratori titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore di tali disposizioni.

Come ottenerla?

L’indennità sarà erogata dall’Inps, su domanda dell’interessato; è previsto, a tal fine ,uno stanziamento massimo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.

– Quando presentare la domanda?
La misura è operativa da subito; bisognerà attendere il tempo tecnico necessario affinché l’Inps predisponga la modulistica. Tale indennità è esente da tassazione.

2. MODIFICA DEGLI STATUTI PER RIFORMA TERZO SETTORE

Con l’art. 35 del Decreto, – l’ adeguamento degli Statuti associativi nell’ambito della riforma del Terzo Settore è stato rinviato dal 30 giugno al 31 ottobre, per APS, ODV, ONLUS e Imprese Sociali

3. APPROVAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Lo stesso art. 35 del Decreto proroga al 31 ottobre anche il termine entro il quale APS, ODV, ONLUS e Imprese Sociali possono approvare i propri bilanci, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

4. FONDO EMERGENZE SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO

Si tratta dell’art.89 del Decreto, con cui “Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.” Tali Fondi hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

A chi sono rivolti?

 Saranno indirizzati a favore degli operatori del settore culturale,inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Come ottenerli?

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo dovrà emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore di tali disposizioni un decreto attuativo per individuare le modalità di ripartizione e assegnazione.

 

  • MISURE CHE INTERESSANO ENTRAMBI GLI AMBITI

1.ESTENSIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (Integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)

L’art.19 del Decreto consente ai datori di lavoro che sospendono, o riducono, l’attività lavorativa per motivi riconducibili all’emergenza COVID-19, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per una durata massima di nove settimane.
I lavoratori destinatari del beneficio devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.

L’art.22 del Decreto concede il beneficio della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA a tutti i datori di lavoro del settore privato, anche con meno di 5 dipendenti, ivi inclusi quelli del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dall’art.19.

– Di cosa si tratta?
L’indennità che spetta ai lavoratori in cassa integrazione in deroga 2020 è pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate.

– Come ottenerla?
Le domande di concessione della cassa integrazione in deroga devono essere presentate alla regione e alle province autonome e verranno istruite secondo ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento fondi.

– Da quando si può presentare domanda?
Ogni singola regione e provincia autonoma emanerà un proprio decreto con tutte le specifiche del caso.
Si consiglia agli interessati di monitorare le specifiche attività regionali mediante l’ausilio di un consulente del lavoro che provvederà, inoltre, all’invio delle domande.

2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L’art. 61 del Decreto consente a molti soggetti la possibilità di ritardare il versamento di ritenute fiscali effettuate quali sostituti d’imposta, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria.

– Chi può ottenerla?
Tra i molteplici soggetti che possono usufruire della proroga si segnalano:
> federazioni sportive ed enti di promozione sportiva;
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
> soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
> ONLUS, APS, ODV;
> soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, sale da ballo, biliardi,
> soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
> soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici e riserve naturali;
> soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo;
> soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
> soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
> soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

– Come ottenerla?
Non ci sono formalità particolari da osservare. L’utilizzo è facoltativo e automatico.

– Fino a quando si può ottenere?
Per i versamenti da effettuare entro il 30 aprile, con l’eccezione di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive che possono usufruirne per i versamenti da effettuare sino al 30 maggio.
I versamenti sospesi “sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”

3. INDENNITA’ PROFESSIONISTI CON P.IVA INDIVIDUALE E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

L’art. 27 del Decreto riconosce a coloro che sono liberi professionisti con partita iva e ai titolari di co.co.co iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

– Chi può ottenerla?
Tutti coloro che percepiscono le tipologie di compenso di cui sopra, iscritti alla gestione separata Inps alla data del 23/02/2020 , a condizione che non siano pensionati e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

– Come ottenerla?
L’indennità sarà erogata dall’Inps, su domanda dell’interessato; è previsto, a tal fine ,uno stanziamento massimo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. 

– Quando presentare la domanda?
La misura è operativa da subito; bisognerà attendere il tempo tecnico necessario affinché l’Inps predisponga la modulistica. Tale indennità è esente da tassazione.

4. SOSPENSIONE DEI TERMINI CARTELLE ESATTORIALI  

L’art. 68  del Decreto sospende i termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle emesse dall’agente di riscossione scadenti nel periodo dall’8 Marzo 2020 al 31 Maggio 2020.

– Chi può ottenerla?
La disposizione riguarda ogni genere di contribuente, persona fisica, associazione ,Ente e società, senza alcuna eccezione.

– Come ottenerla?
Non ci sono formalità particolari da osservare. L’utilizzo è facoltativo e automatico.

– Fino a quando si può ottenere?
Entro il 30 Giugno 2020 devono essere effettuati i versamenti oggetto di sospensione in un’unica soluzione.

5. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

L’art. 63 prevede un premio fino a 100 euro per i dipendenti, da calcolare in base al numero dei giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di Marzo 2020.

– Chi può ottenerla?
Tutti i dipendenti a condizione che nell’anno 2019 abbiano avuto un reddito lordo complessivo di lavoro dipendente inferiore a 40.000,00 euro.

– Come ottenerla?
Non ci sono formalità particolari da osservare. Verrà erogato dal datore di lavoro in via automatica, a partire dal mese di Aprile. L’incentivo non è soggetto a tassazione.

 

Potrete reperire le medesime informazioni consultando il seguente link al sito di AICS Nazionale www.aics.it

Oppure prendendo contatto con il nostro commercialista di riferimento: Dott. Piana Giovanni, Studio Life (051-9845968)